Se hai deciso di tuffarti nel mare
dei concorsi pubblici è utile sapere che essi rappresentano un’opportunità, una
modalità di inserimento nel mondo del lavoro e consentono di svolgere
un’attività lavorativa nel settore pubblico con varie tipologie di contratti,
quali; a tempo indeterminato,
determinato, part-time, con assegni di ricerca.
L’articolo
97 della Costituzione chiarisce che, salvo i casi stabiliti dalla legge,
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorsi
e che le stesse amministrazioni devono utilizzare una procedura di selezione
quanto più imparziale e trasparente possibile e di reperire e reclutare le
migliori risorse disponibili attraverso una sana competizione tra i
concorrenti.
Le nuove risorse professionali che le
amministrazioni inseriscono nei propri organici sono valutate preventivamente
per i titoli posseduti oltre che per l’esito delle prove sostenute; queste
ultime si sviluppano, generalmente, in prove preselettive, scritte e colloqui
finali.
Come già detto, possono esserci
delle eccezioni, stabilite dalla legge, che consentano l’assunzione nelle
pubbliche amministrazioni in forma diversa dai concorsi e quando previste si
tratta di qualifiche per le quali non occorre un titolo di studio e di quelle
che avvengono mediante forme flessibili di impiego, per esempio part-time,
tirocinio, altro…
Nella Gazzetta ufficiale sono
disponibili i diversi bandi di concorso riguardanti la Pubblica Amministrazione
e poiché i soggetti che ricadono sotto il suo cappello sono tantissimi, essi
sono suddivisi in sezioni. Vediamo quali sono:
- concorso pubblico per soli esami. Salvo
il possesso dei titoli di studio richiesti, la selezione è aperta a tutti e
sono previste diverse prove scritte, una delle quali può essere teorico-pratica
e una orale che includa l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera
tra quelle indicate nel bando. I vincitori saranno coloro che avranno
accumulato il più alto punteggio, espresso in centesimi, come somma della media
dei voti conseguiti nelle varie prove prima dette e della votazione del
colloquio finale;
- concorso pubblico per soli titoli. Non
è previsto lo svolgimento di alcuna prova scritta o orale; in questo caso i
vincitori sono scelti sulla base dei titoli posseduti alla data di
presentazione della domanda e gli stessi saranno valutati da un’apposita Commissione.
Verrà stilata una graduatoria sulla base di tutti i punteggi attribuiti ai vari
titoli e dunque si procederà all'assunzione. I titoli possono essere di servizio per esempio, attività già
svolta presso amministrazioni pubbliche, oppure di altra tipologia, quali: studi, pubblicazioni, appartenenza a
specifiche categorie, altro;
- concorso pubblico per titoli ed esami. La
graduatoria terrà conto sia dei punteggi ottenuti durante le varie prove sia di
quelli legati al possesso di determinati titoli. Spesso questi ultimi, quali
per esempio la laurea, il master, la pubblicazione della tesi, corsi ed altro,
possono fare aumentare notevolmente il voto finale e potrebbero essere
determinanti, alla fine, solo se si superano le prove d’esame;
- corso-concorso. Talvolta non è
sufficiente aver superato tutte le prove del concorso per poter essere assunti.
Alcuni enti territoriali possono richiedere la procedura del corso-concorso che
si affianca alla selezione iniziale con una fase di formazione, affidata ad
organizzazioni esterne come il FORMEZ o la Scuola Superiore della P.A. e al
termine della quale si deve superare un esame di idoneità;
- selezione mediante lo svolgimento di prove. Questa procedura mira all'accertamento della professionalità richiesta tuttavia
può anche essere prevista una o più prove scritte e orale.
Tutte
le procedure sopra descritte sono descritte e disciplinate:
- nell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI ovvero Testo unico sul pubblico
impiego)
- nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi)
- nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272
(Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente)
- nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70
(Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei
dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione)
A
questi provvedimenti si aggiunge la direttiva
n.3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione che tratta le Linee Guida sulle procedure concorsuali,
ovvero le nuove modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, in sintesi i
punti principali:
- il concorso unico,
per la selezione di dirigenti e funzionari della PA
- più ampia definizione
dei requisiti di ammissione ai concorsi
- importanza e
necessità delle conoscenze linguistiche, informatiche o anche del possesso dei
titoli di dottorati di ricerca
- prove di
preselezione più efficaci ed efficienti non solo di valutazione della
preparazione generale ma anche delle capacità e competenze tipiche del
ragionamento logico, deduttivo e numerico
- prove di esame teoriche
o pratiche volte a valutare le competenze e le capacità per la risoluzione dei problemi
- scelta dei
componenti delle Commissioni Esaminatrici basata su criteri di neutralità e
competenza e nominati, con avviso pubblico, mediante sorteggio per garantire la
professionalità e la trasparenza
- facoltà di
prevedere limitazioni sul numero degli idonei
- sviluppo di un portale
di reclutamento per favorire la consultazione ed un più preciso monitoraggio delle procedure
concorsuali
Il
bando di concorso detta le linee guida per come dovrà svolgersi la procedura
concorsuale, stabilisce e descrive:
- le figure professionali richieste
- i requisiti necessari per la
partecipazione
- i titoli necessari e quelli che possono
garantire un maggiore punteggio
- le modalità e i termini di presentazione
della domanda di partecipazione
- le modalità di svolgimento delle prove di
selezione previste
- i criteri di valutazione
- le modalità di assunzione dei vincitori
Tra
i requisiti necessari per partecipare ad un concorso pubblico occorrono:
- la
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’unione Europea
- l’idoneità
fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
- godimento
dei diritti civili e politici
- non
essere stati destituiti o dispensati da altre Pubbliche Amministrazioni
- regolare
posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile
- Assenza
di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche
amministrazioni
- il
titolo di studio richiesto nel bando
- salvo
diverse disposizioni da parte dell’Ente, occorre anche la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature informatiche e dei software maggiormente utilizzati e la conoscenza
di almeno una lingua straniera
Il
titolo di studio talvolta
rappresenta un requisito importante di differenziazione per la partecipazione,
e si distinguono concorsi per:
- diplomati
- laureati
- abilitati
ad una professione
- certificati
- chi
è in possesso di titoli equipollenti
- altro
Alcuni bandi inoltre stabiliscono anche un
limite di età, pertanto occorre sempre verificare la presenza o meno di questo
requisito.
I titoli
di preferenza sono attribuiti a specifiche categorie di cittadini che, nei
concorsi pubblici hanno, a parità di merito e a parità di titoli, preferenza
rispetto ad altri. I titoli di preferenza sono elencati nel comma 4 art. 5 del
DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
- gli
insigniti di medaglia al valor militare
- i
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
- i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato
- gli
orfani di guerra
- gli
orfani dei caduti per fatto di guerra, gli orfani dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato, i feriti in combattimento
- gli
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerose, i figli dei mutilati e degli
invalidi di guerra ex combattenti
- i
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
- i
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
- i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
- i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
- i
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato
- coloro
che abbiano prestato servizio militare come combattenti
- coloro
che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso
- i
coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
- gli
invalidi e i mutilati civili
- militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è
determinata:
- dal
numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno
- dall'aver
prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
- dalla
maggiore età.
Le riserve di posti non possono complessivamente
superare la metà dei posti messi a concorso.
Per usufruire della preferenza non è
necessario lo stato di disoccupazione e l’iscrizione al centro per l’impiego.
Qualora tra i concorrenti dichiarati
idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più
categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che da diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
- riserva
di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o
categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle
categorie stesse vincitori del concorso
- riserva
del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’articolo
40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che hanno terminato
senza demerito la ferma biennale.
I titoli sopra elencati sono indicati nell'ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico.
Per rientrare nella quota d’obbligo questi titoli non hanno efficacia, sono infatti differenti i requisiti per potervi accedere.
Sembra utile ricordare inoltre che, la sentenza n. 6681 del 14 giugno 2018 del TAR romano fa emergere una differenza tra titoli di preferenza (di cui al comma 4 art. 5) e di precedenza (di cui al comma 5 art. 5) e infatti se all'esito dello screening relativo al predetto elenco di cui al comma 4 persiste ancora parità tra concorrenti (parità riguardante, dunque, non solo i punteggi ottenuti alle prove di esame ma anche i titoli di “preferenza”) si passa allora a valutare i criteri di “precedenza” di cui al successivo comma 5. Criteri anche questi posti in rigoroso ordine di vaglio. I titoli di precedenza sono quelli relativi a categorie protette esempio figlio di invalido sul lavoro figlio di superstite o figli di Caduti in Servizio nelle forze armate (questi sono solo alcuni degli esempi)
Normativa di
riferimento
- Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: “Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”
- Decreto
Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468: Revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196
- Legge
12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Sentenza
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6681 del 14 giugno 2018.
I titoli di preferenza sono però cosa differente rispetto alla riserva dei posti nei concorsi pubblici.
La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone disabili nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni.
Richiamiamo brevemente le modalità con cui la Pubblica Amministrazione procede alle assunzioni.
L’art. 7 comma 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni di lavoratori disabili con le modalità previste dalla normativa per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e precisamente:
- tramite concorsi pubblici
- tramite
avviamento da parte del Centro per l'impiego con chiamata
numerica (per i profili per i quali è necessario il solo requisito della
scuola dell'obbligo)
- tramite
le convenzioni di l'inserimento lavorativo (art. 11 legge 68/99),
procedendo, quindi, solo in questo caso, con chiamata nominativa.
Per le assunzioni per le quali è richiesta la prova selettiva (concorso pubblico) le persone con disabilità iscritte nelle liste speciali, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso (art. 7 – comma 2 della legge 68/99).
Le persone disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego. A questo proposito abbiamo constatato che, molto spesso, la riserva dei posti viene confusa con il diritto di preferenza nei concorsi pubblici previsto per particolari categorie di cittadini, tra cui anche disabili (invalidi civili, di guerra, per servizio).
Nel caso in cui la Commissione esaminatrice, appositamente individuata e nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi, abbia ricevuto l’incarico di valutare i concorrenti in base ai soli titoli presentati, deve garantire che tale valutazione preliminare sia la più obiettiva possibile e compatibile con il genere di posti messi a concorso dunque, contando sulle proprie capacità interpretative e di esperienza, dovrà fissare dei criteri che rispettino le caratteristiche del concorso in relazione al tipo di posti che si dovranno ricoprire e di conseguenza fissare quelli di massima per la distribuzione e la valutazione successiva dei titoli e del punteggio.
Nel procedere in tale direzione, la Commissione interpreterà e predisporrà categorie di titoli che abbiano un rapporto logico con la finalità e gli obiettivi del concorso stesso non senza il rischio che la stessa Commissione atta a giudicare possa incorrere in errori logici che di fatto poi potrebbero provocare un annullamento dell’interpretazione in sede di controllo da parte dell’Amministrazione che ha bandito il concorso o in sede di ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
Si stabilirà il punteggio massimo da attribuire ad ogni candidato ed ancora si procederà con la suddivisione dei titoli in categorie e, nonostante la potestà discrezionale della Commissione in tal senso, la prassi ne ha individuato alcune che risultano ormai standardizzate: titoli di studio, titoli di servizio (generalmente quelli svolti in Pubbliche Amministrazioni ma talvolta anche presso enti Privati purché documentabili) e titoli vari (si tratta di una categoria che la Commissione si riserva per valutare elementi che non rientrano nelle altre categorie e che sono comunque degni di attenzione per una maggiore valutazione dei candidati.
I titoli che producono punteggio sono:
- Servizio
presso la Pubblica Amministrazione: anni o frazioni di anno come dipendente
presso un ente pubblico.
- Diploma
di maturità: talvolta viene premiato anche il punteggio con il quale è
stato conseguito.
- Pubblicazioni:
devono essere edite a stampa ovvero devono essere state pubblicate.
- Attestati:
possono essere richiesti nell'avviso di bando, con punteggi molto differenziati
e particolareggiati, in base alla tipologia di concorso.
Altri titoli possono rappresentare eventualmente una preferenza a parità di punteggio ed in qualche caso l’età del candidato può essere determinante, ovvero il più giovane in graduatoria, a parità di punteggio, può avere la preferenza.
I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sui Bollettini Ufficiali Regionali. Buona norma nonché necessaria è la consultazione di tali fonti ufficiali per conoscere tutti i dettagli relativi alle procedure concorsuali alle quali si intende partecipare.
La domanda al concorso pubblico va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando salvo alcuni casi in cui può essere presentata entro 45 giorni ed eventualmente ciò è espressamente riportato in Gazzetta. Pratica ormai sempre più diffusa è la modalità di presentazione della domanda tramite procedure online e per tale scopo diventa importante e fondamentale possedere lo SPID ovvero sistema pubblico di identità digitale. Proprio questa nuova modalità di iscrizione e presentazione della domanda impone una maggiore attenzione e conoscenza delle date di uscita dei bandi, ciò consentirà di preparare per tempo la documentazione necessaria e di procedere in anticipo rispetto alla data di scadenza. Tale buona e consigliata azione evita di imbattersi in malfunzionamenti dei sistemi telematici per eccesso di carichi proprio in prossimità del termine utile entro il quale potrà presentarsi la domanda e senza che vi sia purtroppo una soluzione diversa.
Le prove del concorso
Nei concorsi pubblici sono previste precise fasi di selezione e si sviluppano in:
- prova preselettiva (non sempre e generalmente dipende dal numero di domande pervenute ovvero se queste sono pari ad un multiplo di cinque o più dei posti messi a bando)
- prova scritta
- prova pratica (per alcune tipologie di concorso)
- prova orale
La prova preselettiva
Essa consiste nella risoluzione di quiz a risposta multipla e/o nella stesura di risposte sintetiche a domande aperte. I quesiti a risposta multipla possono essere di logica e cultura generale oppure riguardare le materie delle successive prove.
In qualche caso le prove preselettive possono essere due:
test logico-attitudinali
quesiti su discipline professionali
Naturalmente, quando prevista, il superamento della prova preselettiva è requisito necessario per essere ammessi alle successive fasi del concorso.
Le persone con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenute a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista (art. 20, comma 2-bis, L. 104/1992, aggiunto dal D.L. 90/2014). In questo caso i richiedenti l’esonero dalla prova preselettiva sono tenuti a produrre una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta.
La prova scritta
La prova scritta può consistere in un elaborato, in domande a risposta chiusa o in quesiti a risposta sintetica. Le materie oggetto della prova scritta sono chiaramente indicate nel bando di concorso ed hanno una correlazione con il tipo di professione ricercata.
Nel caso dell’elaborato occorre sviluppare un tema sugli argomenti indicati dalla Commissione esaminatrice e mira a verificare la capacità di saperli inquadrare e spiegarli in modo chiaro e diretto.
Nel caso delle domande a risposta chiusa, una domanda presenta la scelta di una delle 3 o 4 alternative di risposta e i test vertono sulle materie professionali
Nel caso delle domande a risposta aperta, la prova richiede di rispondere alle domande attraverso la stesura di “mini-temi”, ovvero delle brevi trattazioni le cui dimensioni qualche volta sono definite preventivamente dalla stessa procedura concorsuale.
La prova pratica
Questa prova è prevista per alcune tipologie di concorsi, generalmente nel settore sanitario o in quello per agente di polizia municipale. Alla prova pratica si è ammessi solo al raggiungimento di un punteggio minimo alla prova scritta.
Essa mira alla verifica delle reali capacità operative del candidato nel ruolo specifico che gli verrà affidato. E’ diversa da mansione a mansione e la sua applicazione va dalla stesura per esempio di una multa, di un atto o al caso clinico.
La prova orale
Alla prova orale si accede solo al superamento, qualora prevista, della prova pratica, altrimenti della prova scritta. Si tratta di un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e della eventuale prova pratica e prevede anche l’accertamento delle competenze informatiche e la verifica della conoscenza di una lingua straniera.
Talvolta la verifica della conoscenza della lingua è effettuata attraverso l’inserimento di domande specifiche nelle precedenti prove. Non mancherà mai di verificare la lingua inglese, mentre altre lingue, qualora richieste, possono essere aggiunte.
Il corso-concorso
Nel caso di qualifiche molto elevate, alcuni concorsi esigono di partecipare ad un corso di formazione ancor prima di sostenere la prova orale finale. La frequenza è obbligatoria, la durata variabile ed è previsto il pagamento di un’indennità o l’attribuzione di una borsa di studio.
Questa modalità di corso-concorso è adottata per le qualifiche dirigenziali e dall’Agenzia delle entrate. Il numero degli ammessi al corso è generalmente superiore a quello dei posti banditi per coprire eventuali abbandoni durante lo svolgimento del periodo di formazione.
Le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
Le prove di efficienza fisica, previste per i concorsi banditi dalle forze armate e di polizia, prevedono l’esecuzione di esercizi, quali: corsa, salto in alto, sollevamento alla sbarra. Successivamente il candidato dovrà superare gli accertamenti psico-fisici, che consistono in una visita medica generale.
Gli accertamenti attitudinali successivi consistono in test intellettivi volti a valutare le capacità di ragionamento, test biografici e test atti a delineare il profilo della personalità.
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